CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
 
- CONVENZIONE -
 
 
L’anno millenovecentonovantasei, il giorno tredici del mese di dicembre fra i sottoelencati signori rispettivamente Sindaci (e/o Presidenti) pro tempore dei seguenti enti locali:
Comune di Spilimbergo - Sig. Gerussi Alido
Provincia di Udine - Sig. Zanin Pietro Mauro
Provincia di Pordenone - Sig. Cignacco Gian Battista
Comune di Udine - Sig. Tavoschi Italo
Comune di Pordenone - Sig. Gandi Luigi
Comune di S. Giorgio Rich. - Sig. Covre Sergio
Comune di Sequals - Sig. Dalla Bona Paolo
ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto del rispettivo Ente
 
PREMESSO
 
che il CONSORZIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI è stato costituito con decreto del Prefetto di Udine n. 58506/II in data 14 dicembre 1953
 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
 
ART. 1 - Costituzione del Consorzio
 
1.La diffusione della cultura musiva attraverso la gestione, l’esercizio e il sostegno dell’attività didattica, promozionale e produttiva della Scuola Mosaicisti del Friuli viene svolta in forma consortile fra i Comuni di Spilimbergo, Pordenone, Udine, San Giorgio della Richinvelda, Sequals e le Provincie di Pordenone e di Udine.
2.Per il fine di cui al precedente comma, l’attuale Consorzio per il funzionamento della Scuola Mosaicisti del Friuli è trasformato in consorzio secondo le norme degli artt. 60, 25 e 23 della L. 8.6.1990, n. 142.
 
ART. 2 - Denominazione

1. Il Consorzio, così come costituito ai sensi del precedente art. 1, assume la denominazione di CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI ed è dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato, insieme alla presente convenzione, dai consigli degli enti aderenti al Consorzio stesso.
 
ART. 3 - Oggetto del Consorzio

1. Il Consorzio ha per oggetto la gestione:
a)di studi, di progetti, di proposte e richieste per sviluppare l’arte musiva;
b)della didattica e dell’amministrazione della scuola Mosaicisti del Friuli;
c)dell’amministrazione e mantenimento dell’annesso laboratorio di composizione ove si possono eseguire e realizzare anche per conto terzi, composizioni di mosaici artistici;
d)dell’archiviazione e catalogazione del patrimonio artistico-musivo;
e)della promozione dell’attività di didattica e di laboratorio musivo;
f)di qualunque altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini statutari.
 
ART. 4 - Sede

1.La sede del Consorzio è stabilita in Spilimbergo, Via Corridoni 6.
2. L’immobile sede del Consorzio e della Scuola e gli altri immobili costituenti pertinenze della Scuola stessa sono messi a disposizione del Consorzio a titolo di comodato dal comune di Spilimbergo che ne è il proprietario.
 
ART. 5 - Durata

1.La durata del Consorzio è di 9 (nove) anni, dal momento della sottoscrizione delle presente convenzione, rinnovabile per periodi di uguale durata, se precedentemente alla scadenza non venga deliberato da tutti gli Enti aderenti, lo scioglimento o l’eventuale trasformazione.
2. Alla scadenza naturale del Consorzio è consentito il recesso di un Ente che ne presenti domanda almeno 6 (sei) mesi prima, anche senza il consenso degli altri Enti consorziati.
 
ART. 6 - Scioglimento - Recesso

1. Lo scioglimento del Consorzio ed il recesso degli enti consorziati sono regolati dallo Statuto, così come gli obblighi e la garanzia tra gli Enti aderenti al Consorzio.
 
ART. 7 - Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione di cui all’art. 31 del D. Lgs. 267/2000 ed in riferimento alla presente convenzione, sono stabilite come segue:
Comune di Spilimbergo 215/1000
Provincia di Pordenone 200/1000
Provincia di Udine 190/1000
Comune di Pordenone 75/1000
Comune di Udine 75/1000
Comune di Azzano Decimo 20/1000
Comune di Codroipo 20/1000
Comune di Cordenons 20/1000
Comune di Grado 20/1000
Comune di Maniago 20/1000
Comune di Porcia 20/1000
Comune di Sacile 20/1000
Comune di S. Vito al Tagliamento 20/1000
Comune di Sequals 20/1000
Comune di Montereale Valcellina 10/1000
Comune di Pinzano al Tagliamento 10/1000
Comune di S. Daniele del Friuli 10/1000
Comune di S. Giorgio della R. 10/1000
Comune di Tolmezzo 10/1000
Comune di Fanna 5/1000
Comune di Vito d’Asio 5/1000
Comune di Vivaro 5/1000
Totale 1000/1000
2. L’ammissione di nuovi Enti pubblici, nei modi previsti dall’art. 3, comma 6, dello Statuto, comporterà la variazioni delle quote di partecipazione di cui al comma precedente con il versamento della relativa e proporzionata quota di capitale, ed avrà effetto dall’approvazione delle conseguenti modifiche della convenzione da parte di tutti gli Enti associati.
 
ART. 8 - Pareggio di bilancio

1. Il Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. I trasferimenti annuali, da parte degli Enti consorziati, necessari per il funzionamento della Scuola Mosaicisti al fine di raggiungere il pareggio di bilancio avverranno in proporzione alle quote di partecipazione dei singoli Enti. I trasferimenti annuali necessari saranno deliberati dall’Assemblea del Consorzio stesso.
 
ART. 9 - Conferimenti

1.Il CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI dispone, a titolo di capitale di dotazione iniziale, di beni mobili costituenti il patrimonio dell’attuale Consorzio quale risulta dai rispettivi ultimi bilanci approvati.
2. I beni conferiti o successivamente acquisiti costituiscono patrimonio del Consorzio. I beni immobili non potranno essere sottratti alla propria destinazione senza apposita deliberazione dell’Assemblea del Consorzio che prende atto della cessazione del rapporto di strumentalità degli stessi con i fini perseguiti dal Consorzio.
 
ART. 10 - Successione

1. Il CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI mantiene tutti i diritti, nessuno escluso, inerenti i beni e servizi svolti e conferiti nonchè i contratti in corso e i relativi obblighi.
 
ART. 11 - Consultazione degli Enti consorziati

1. I sottoelencati provvedimenti non possono essere adottati dall’Assemblea del Consorzio prima che siano trascorsi quindici giorni dalla data di notificazione delle proposte agli enti consorziati al fine di assicurare la più vasta consultazione e valutare i pareri eventualmente espressi:
a)deliberazione circa nuove richieste di ammissione di altri enti al Consorzio;
b)deliberazioni circa modificazioni allo statuto del Consorzio;
c)variazioni al numero dei voti assegnati a ciascun rappresentante;
 
ART. 12 - Trasmissione degli atti agli Enti consorziati

1.Agli effetti dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 si considerano fondamentali tutti gli atti riservati alla competenza dell’Assemblea.
2. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea devono essere trasmesse, entro 30 giorni dalla loro adozione a tutti gli enti consorziati.
 
ART. 13 - Composizione dell’Assemblea

1. Gli enti consorziati, ai quali spetta attraverso la partecipazione al CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI di determinare le finalità e gli indirizzi dell’attività dello stesso, esprimono la propria volontà e le proprie direttive nell’ambito dell’Assemblea che ai sensi del comma 4 dell’art. 31 del D. Lgs. 267/2000 è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato e dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale o Suo delegato, ciascuno con i voti assegnati con i criteri stabiliti all’art. 8 dello statuto.
 
ART. 14 - Arbitrato

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra gli enti consorziati e fra essi e il CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI, sono decise da un collegio di tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti interessate ed il terzo con funzioni di Presidente, di comune accordo, tra i due nominativi o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone.
 
ART. 15 - Gestione nel periodo transitorio

1.La trasformazione del CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI si considera perfezionata solo al momento della sottoscrizione della presente convenzione.
2. Gli organi uscenti del Consorzio restano in carica fino all’elezione dei nuovi, nominati ai sensi dell’allegato Statuto.
 
ART. 16 - Statuto

1.Gli accordi qui stabiliti trovano più ampia definizione nello statuto del CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI.
2. Tale statuto approvato dai Consigli degli Enti aderenti al CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI, viene allegato alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.

SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI      Via Corridoni n. 6 - 33097 SPILIMBERGO (PN) - ITALIA _ Tel +39-0427.2077 - Fax +39-0427.3903 _ info@scuolamosaicistifriuli.it